In assenza di una chiara e completa normativa di settore, la disciplina dei tornei di poker non a distanza rimane oggetto di importanti revirements giurisprudenziali. Lo scorso 25 novembre, infatti, la III Sez. Penale della S.C., con la pronuncia n. 43679, ha radicalmente mutato il senso della precedente giurisprudenza sul punto. Gli Ermellini, pronunciandosi in merito al caso di un torneo di poker non a distanza organizzato da un circolo di Palermo, hanno escluso il fumus del reato di esercizio del gioco d’azzardo rilevando che”un torneo di poker sportivo non a distanza, gestito da una società affiliata al Coni, non può essere considerato gioco d’azzardo per difetto dei requisiti propri di quest’ultimo”. Il ragionamento operato dalla Corte parte dalla constatazione che i partecipanti ad un torneo di poker texas hold’em non possano utilizzare durante la partita denaro reale, acquistano, bensì, una quota d’iscrizione identica per tutti i partecipanti. L’esito della vittoria finale è remunerato, in primo luogo, con un punteggio per la graduatoria nazionale dei giocatori di poker sportivi ed in secondo luogo, con un premio, generalmente in natura, e la cui rilevanza, a seconda del numero dei partecipanti, può suscitare anche un obiettivo interesse ma che rimane secondario rispetto al valore della vittoria ed al vantaggio che ne consegue in termini di posizione personale nella classifica del poker sportivo.
Per quanto riguarda il “fine di lucro”, la Corte, confermando una propria precedente interpretazione, ha, poi, rilevato che esso possa essere commisurato alla posta in gioco. Nella fattispecie la quota di iscrizione al torneo, pari ad € 30,00, oltre ad attestarsi su un valore piuttosto basso, ha svolto anche la funzione di rendere nota, anticipatamente, l’eventuale perdita.
Alla luce di tali considerazioni, e tenendo altresì presente che, a differenza del poker on-line, quello dal vivo risulta tuttora carente di adeguata regolamentazione, la Corte di Cassazione ha escluso di trovarsi in presenza di un’attività illecita quale è ancora considerato il gioco d’azzardo.
Ancora una volta, tramite l’operato della giurisprudenza, si inserisce nel contesto normativo di riferimento un canone di ragionevolezza senza il quale si sarebbero prodotte gravissime conseguenze, anche economiche, in capo agli operatori di settore.
Deve ritenersi auspicabile, pertanto, che il Legislatore, preso atto dell’esigenza (fondamentale) di certezza del diritto (soprattutto laddove ad essere sul “tappeto”, se ci è consentito il “gioco” di parole, sono responsabilità di natura addirittura penalistica), fornisca una disciplina precisa sulla materia, altrimenti possibile oggetto di oscillazioni giurisprudenziali potenzialmente foriere di conseguenze assai rilevanti.
L’AUTORE – Giovanni Adamo – Fondatore Studio Legale Adamo (www.studiolegaleadamo.it) – Avvocato in Bologna – Cultore della Materia di Diritto Civile nell’Università di Bologna
Fonte www.gioconews.it