“Allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, emergono profili di fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente”. Questo quanto si legge nell’ordinanza della seconda sezione del Tar del Lazio con la quale si “accoglie l’istanza cautelare” proposta in dieci differenti ricorsi dai concessionari per le vlt e “per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati”.
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I giudici del Tar del Lazio sottolineano come le censure dedotte dai ricorrenti appaiano fondati “in particolar modo in ordine alla contestata legittimità della previsione, contenuta nelle espressioni amministrative provvedimentali dell’Amministrazione resistente, piuttosto che in necessarie disposizioni di fonte primaria, circa l’obbligo ‘imposto al concessionario di effettuare un prelievo erariale del 6 per cento sulle vincite’ (per come testualmente indicato nel decreto presidenziale reso nel presente giudizio che in questa sede il Collegio ritiene di dover confermare) nonché con riferimento alle constatate difficoltà tecniche che rendono, allo stato, impossibile l’adempimento imposto ai concessionari dagli atti impugnati, con evidenti conseguenze pregiudizievoli in danno di essi”. Ritengono dunque che “sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare siccome proposta, disponendosi nel contempo la fissazione dell’udienza di merito alla data del 4 aprile 2012″.
Fonte gioconews.it